MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL
( Alternative Dispute  Resolution  )
REGOLAMENTO 

 
ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento s’intende per:
“Regolamento”: l’atto adottato da MEDIAZIONE FUTURA A.D.R.  SRL in base alle disposizioni legislative vigenti, contenente, tra l’altro, l’autonoma disciplina della procedura di Mediazione nonché i relativi costi;
“Mediazione”: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
“Mediatore”: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
“Conciliazione”: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
Mediazione;
“Organismo di Mediazione”: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso il quale può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010. Nel nostro caso, l’Organismo è denominato MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL;
“Responsabile dell’Organismo”: il soggetto designato al coordinamento delle attività all’interno dell’Organismo di Mediazione;
“Spese di mediazione”: l’importo complessivo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di Mediazione fornito da MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL;
 
ART. 2 -APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME
1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  , (   
"MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL " ovvero  “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente;
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da  MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023. Le procedure si ispirano ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevedono le modalità di nomina del Mediatore al fine di garantirne l’imparzialità e l’indennità nello svolgimento dell’incarico;
3. In caso di sospensione o cancellazione di 
MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ART. 3 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1.La parte singolarmente o le parti congiuntamente che intende/intendono avviare la procedura di Mediazione può/possono farlo depositando, personalmente o a mezzo di un delegato, l’istanza di avvio della procedura presso le sedi dell’Organismo comunicate e accreditate presso il Ministero di Giustizia. A tal fine è possibile compilare l’apposita modulistica (disponibile sia on line al sito sia presso le sedi di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL) o, in alternativa, utilizzare altro analogo documento, anche informatico. La domanda deve necessariamente contenere:
a. Il nome dell’Organismo di Mediazione;
b. Nome, dati identificativi e recapiti, anche informatici, delle parti e dei loro eventuali
rappresentanti e/o consulenti e/o procuratori legali presso cui effettuare le comunicazioni;
c. L’oggetto della lite;
d. Le ragioni della pretesa;
e. Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Ai sensi dell’art. 16, comma 8, D.M. 180/2010, qualora il valore della controversia  risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima  MEDIAZIONE  FUTURA  A.D.R. SRL deciderà il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 Euro e lo comunicherà alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore dovesse risultare diverso, l’importo dell’indennità sarà determinato secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
f. Le seguenti dichiarazioni con specifica sottoscrizione:
1)di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
2)di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20, commi 2 e3, D.lgs 28/2010;
3)di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 8 D.lgs 28/2010, dalla mancata
partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere
argomenti di prova e condannare al pagamento di una sanzione di importo corrispondente
al Contributo Unificato dovuto per il giudizio;
4)di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle
Indennità di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL disponibile anche sul sito internet
www.mediazionefutura.adr.it;
5)di aver controllato e verificato l’esattezza di tutti i dati indicati nell’istanza di
mediazione e, conseguentemente, di esonerare MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  da
ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi;
6) i termini di comunicazione dell’istanza di mediazione non sono soggetti a sospensione feriale ( art. 6, d.lgs. n° 28/2010;
7)di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
8)di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione
Esclusivamente presso i recapiti indicati nell’istanza di mediazione;
9) La domanda e la data del primo incontro sono comunicate dall’organismo all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione. La parte istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla parte chiamata, anche ai fini dell’interruzione dei termini di decadenza di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n° 28/2010 .
g. Il consenso ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali.
2. Il deposito dell’istanza di Mediazione può avvenire:
 1.La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di Mediazione Futura A.D.R. s.r.l.. L’istanza di mediazione può essere depositata a mani presso la segreteria dell’Organismo, a mezzo posta elettronica certificata o in forma telematica mediante il sito internet dedicato recante apposita modulistica. L’istanza di mediazione dovrà contenere: a) le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti b) oggetto della lite c) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata d) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c. (art. da 10 a 15) e) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore f) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale Quando non è possible indicare il valore della controversia,nella domanda dovranno essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, o quando sono stati applicati in modo errato i criteri di determinazione del valore, lo stesso è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell’Organismo, su segnalazione del Mediatore o su indicazione delle parti, quando nel corso del procedimento sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti.
3. MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL comunica l’avvenuto ricevimento dell’istanza di
Mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
 
4. Il servizio di Mediazione e le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche con
modalità telematiche attraverso le procedure descritte nel sito internet:
www.mediazionefuturaadrsrl.it.
Tale modalità utilizzerà protocolli predisposti al fine di garantire la sicurezza e la
riservatezza.
5. Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte
del mediatore designato della dichiarazione d’imparzialità di cui al successivo articolo 8.
6. I termini di comunicazione dell’istanza di Mediazione non sono soggetti  a sospensione feriale.
ART. 4 –NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE – AUSILIARI E
CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE – TIROCINIO ASSISTITO
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. Tali nominativi sono altresì inseriti nel database presente sul sito www.mediazionefutura.adr.it. L’elenco dei mediatori è altresì consultabile presso tutte le sedi di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL.
2. I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del D.M. 180/2010, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti ovvero, se avvocati, aver svolto il percorso di aggiornamento di cui alla delibera CNF del 21 febbraio 2014.
3. La nomina del mediatore da parte di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  potrà
avvenire a seguito di:
a. designazione diretta da parte di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL , oppure,
b. eventuale designazione di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  a seguito di comune
indicazione del mediatore  ad opera delle parti.
4. MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nelle proprie liste. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett.e) del D.M. 180/2010, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti “criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, etc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto, tra l’altro, delle eventuali conoscenze linguistiche, del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, dell’esperienza maturata, etc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove si tratti, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto sia di applicazione delle tecniche di mediazione), si procederà ad una designazione tra mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. In ogni caso, l’organismo terrà conto della disponibilità del mediatore.
5. In particolari circostanze valutabili da MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL, questa, su richiesta delle parti da effettuarsi al momento della presentazione dell’istanza, potrà fornire un elenco di candidati mediatori ritenuti idonei. In caso di mancata indicazione del mediatore ad opera delle parti entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla consegna alle stesse del predetto elenco, il mediatore sarà designato direttamente da MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
6. In casi particolari ovvero nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  potrà  nominare uno o più mediatori ausiliari. Quando ciò non sia possibile, MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  potrà fare ricorso, con il consenso delle parti ed in base alle indicazioni del mediatore, ad esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.
7. I mediatori ausiliari e gli esperti opereranno sotto la guida e la direzione del mediatore principale che resterà l’unico effettivo conduttore della Mediazione.
8. In casi eccezionali MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL  potrà sostituire il mediatore con un altro delle proprie liste di pari esperienza, anche prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione. Qualora durante il procedimento il mediatore comunichi qualsiasi circostanza che ne possa limitare l’indipendenza o l’imparzialità, ovvero altro grave impedimento, MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL informerà prontamente le parti e provvederà alla sua sostituzione. È fatta salva la scelta concorde delle parti di voler proseguire con il medesimo mediatore. In tal caso, le parti o i loro rappresentanti dovranno comunicare per iscritto all’Organismo tale volontà.
9. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 8 comma 4 del D.M. 180/2010. Alla mediazione possono assistere, con il consenso delle parti e del mediatore designato, uno o più mediatori, a titolo di tirocinio assistito e gratuito. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. Ai tirocinanti si applica altresì quanto previsto dal successivo articolo 16.
ART. 5 – DATA, ORARIO E LUOGO DELLA MEDIAZIONE
1. MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL stabilisce la data, l’ora ed il luogo degli incontri di Mediazione.
2. Il primo incontro, fissato ai sensi del comma precedente, può essere rinviato su richiesta della parte chiamata esclusivamente previa formale adesione al procedimento e contestuale pagamento delle relative spese di avvio. Detta disposizione non si applica laddove a richiedere il rinvio in qualità di parte chiamata sia un Condominio, stante la necessità di previa convocazione dell’assemblea di cui all’art. 71 quater, co. 3, disp. att. c.c. In ogni caso non sarà consentito alla parte chiamata di partecipare al primo incontro in mancanza di formale adesione al procedimento e di contestuale pagamento delle relative spese di avvio.
3. Il mediatore può convocare personalmente le parti.
4. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, in Italia.
5. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.M. 180/2010, MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL , ove ritenuto necessario e con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell’organismo, potrà fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo. L’organismo può avvalersi, ai sensi dedll’art.7, comma 2, lettera c), del d.m. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
6. Qualora le parti richiedano espressamente che la mediazione venga svolta da un mediatore non residente o comunque non operante nella sede ove si svolgerà la procedura di Mediazione, o nel luogo di cui alla deroga ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 180/2010 di cui al precedente comma 3, le parti dovranno farsi carico di tutti gli oneri conseguenti, ivi comprese le spese inerenti le trasferte del mediatore per tutta la durata del procedimento debitamente documentati.
ART. 6 – DURATA DELLA MEDIAZIONE
1. La procedura di Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dal deposito dell’istanza. Le parti possono convenire con MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL un termine più breve.
2. Se la procedura di Mediazione è avviata a seguito di ordine del giudice, il termine di tre mesi decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
3. Ciascuna delle parti può abbandonare il procedimento di Mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione a MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL, al mediatore e alle altre Parti, ferme restando le spese dovute.
 
ART. 7 –  AVVIO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1.La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di Mediazione Futura A.D.R. s.r.l.
L’istanza di mediazione può essere depositata a mani presso la segreteria dell’Organismo, a mezzo posta elettronica certificata o in forma telematica mediante il sito internet dedicato recante apposita modulistica. L’istanza di mediazione dovrà contenere: a) le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti b) oggetto della lite c) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata d) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c. (art. da 10 a 15) e) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore f) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale Quando non è possibile indicare il valore della controversia, nella domanda dovranno essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, o quando sono stati applicati in modo errato i criteri di determinazione del valore, lo stesso è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell’Organismo, su segnalazione del Mediatore o su indicazione delle parti, quando nel corso del procedimento sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti.
1. Persone fisiche: la loro presenza agli incontri di Mediazione è sempre richiesta in quanto, le stesse, sono certamente i migliori conoscitori delle proprie posizioni e dei propri interessi, anche sottesi. La loro partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita se obbligatoria per legge  o per gravi motivi. In questi casi, i rappresentanti dovranno essere muniti dei necessari poteri e/o delle autorizzazioni per curare gli interessi del rappresentato.
2. Persone giuridiche: la loro partecipazione agli incontri di mediazione potrà avvenire esclusivamente tramite un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia.
3. Nelle materie in cui, ai sensi dell’art. 5 co. 1 bis e co. 2 del D.Lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un avvocato. Si precisa che le parti possono farsi assistere, oltre che dall’avvocato di cui al precedente periodo, da consulenti di propria fiducia.
4. Tutti i soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento di mediazione devono comportarsi secondo buona fede, mantenere un contegno consono al rispetto reciproco e cooperare con il mediatore per permettere la celerità e l’efficacia del procedimento di Mediazione.
ART.8- INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, NEUTRALITÀ, RISERVATEZZA E DOVERI DEL MEDIATORE
1. Al primo incontro e prima che questo abbia inizio, il mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza con esplicito riferimento al Codice Etico di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL . La sottoscrizione di tale documento è condizione necessaria per l’inizio della Mediazione.
2. Sempre al primo incontro, il mediatore si accerta che le parti siano state informate dei benefici, anche fiscali, nonché delle conseguenze derivanti dal procedimento di Mediazione in base alle vigenti norme di legge.
3. Per quanto concerne le cause d’incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del mediatore, si rinvia al Codice Etico di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R SRL  allegato al presente regolamento (All. I).
4. Il mediatore nominato dovrà rispettare i criteri deontologici ad esso applicabili ed operare, per tutta la durata del procedimento, con probità e professionalità; dovrà inoltre mantenersi terzo neutrale, imparziale ed indipendente oltre a svolgere il proprio compito secondo oggettività, buona fede, correttezza, ragionevolezza e, ove possibile e/o richiesto, creatività.
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE
1.Il mediatore è libero di svolgere gli incontri nel modo che ritiene più opportuno considerando le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla lite. Egli non ha nessun potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Non svolge in nessun caso attività di consulenza sull’oggetto della lite o sui contenuti dell’eventuale accordo. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti ed incontri separati.
2.Le parti hanno diritto di accedere agli atti propri del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti propri depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’organismo di mediazione in un archivio, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della lite, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento. Le parti possono avere accesso all’archivio ma è necessario farne richiesta alla Segreteria dell’organismo presentando un documento di riconoscimento.
3.Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se è espressamente richiesto dalle parti e si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: - nel caso in cui una parte vi si opponga espressamente; - in caso di mancata partecipazione di una o più parti; - in caso in cui gli elementi risultino insufficienti. - se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione.
4.Il mediatore è tenuto ad informare le parti che se la mediazione non va a buon fine sarà dato atto nel verbale dell’eventuale proposta di conciliazione avanzata e delle posizioni assunte dalle parti. Qualora il successivo giudizio corrisponda per intero al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola anche al rimborso delle spese della parte soccombente ed anche al pagamento in misura ridotta di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all’entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa, altresì le spese per l’indennità corrisposte al mediatore. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione o dall’ultima comunicazione di mancata accettazione.
ART. 10 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento di Mediazione, una volta esperito con esito positivo l’incontro preliminare, si considera concluso:
a. quando le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo globale;
b. in caso di impossibilità o mancato raggiungimento di una conciliazione;
c. ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quando siano decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di Mediazione o dall’ordine del giudice, salvo proroga espressa o tacita.
2. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Nel caso in cui il mediatore abbia formulato alle parti una proposta di mediazione, la stessa verrà riportata nel processo verbale.
3. Di quanto descritto al precedente comma 1, il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti presenti, dagli avvocati delle stesse, ove previsti o presenti e dal mediatore. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscrivere e della mancata partecipazione o dell’abbandono di una o più parti del procedimento di mediazione.
4. Qualora con l’accordo conciliativo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall’articolo 2643 ss C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
5. Al termine del procedimento di Mediazione, a ciascuna delle parti viene consegnata la “Scheda di Valutazione del Servizio”, allegata al presente Regolamento (All. III), che, debitamente sottoscritta dalle parti verrà trasmessa nel più breve tempo possibile al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART. 11 – PROPOSTA DEL MEDIATORE
1. Le parti possono in ogni tempo richiedere, congiuntamente, al mediatore di formulare una proposta conciliativa. In tali casi, infatti, il mediatore potrà valutare con le parti l’eventualità di    la sua proposta in base alla normativa vigente. Il mediatore, a norma dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010, sarà comunque tenuto a formulare la proposta previa informativa sulle conseguenze di cui all’articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo. Spetta in ogni caso al mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta. Qualora non vi siano tutti gli elementi necessari per la piena comprensione della controversia, il mediatore non potrà formulare alcuna proposta.
2. Laddove una delle parti richieda unilateralmente la formulazione di una proposta ai sensi dell’art. 11, D.lgs 28/2010, anche in assenza delle controparti e anche nell’ipotesi di mediazione demandata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, il Mediatore potrà formulare la stessa solo a seguito di nomina, da parte di MEDIAZIONE FUTURA ADR SRL, di un consulente tecnico e previo pagamento degli onorari del consulente medesimo a carico esclusivo della parte richiedente.
3. Le parti interessate alla proposta del mediatore dovranno farne richiesta allo stesso mediatore durante l’incontro di Mediazione. Della predetta richiesta il mediatore farà espressa menzione nel processo verbale.
4. In ogni caso, le parti dovranno comunicare per iscritto ed entro 7 (sette) giorni al mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine predetto, la proposta si ha per rifiutata. Nello stesso termine, è consigliato alla parte di comunicare per conoscenza anche alle altre parti la sua accettazione od il rifiuto della proposta.
5. Al fine di verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, la proposta potrà essere formulata, con il consenso congiunto delle parti, da un mediatore diverso da colui che ha condotto sino ad allora la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La stessa proposta potrà essere altresì formulata da un mediatore ausiliario di cui al precedente articolo 4.
6. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
7. Qualora le parti o taluna di esse non aderiscano alla proposta del mediatore, si opererà ai sensi del precedente articolo 10, comma 2. Pertanto, in detta ipotesi di mancata accettazione, il mediatore darà atto della proposta sottoposta alle parti nel processo verbale.
ART.12: PRESENZA DELLE PARTI E LA LORO RAPPRESENTANZA
1.Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.
2.In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
3.I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. 4.Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/2010 (modificato dalla Riforma Cartabia mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
5.L’assistenza da parte di un consulente può essere consigliata nelle liti particolarmente complesse.
ART.13: LEGITTIMAZIONE IN MEDIAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
ART.14: MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE
1. Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art.8.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale
ART.15: MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi della normative vigente. La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo territorialmente competente. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti.
ART. 16 – GRATUITO PATROCINIO
Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall’art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all’organismo, all’atto del deposito dell’istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l’ammissione al gratuito patrocinio all’atto del deposito dell’istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo scaricabile dal sito www.mediazionefutuiraadrsrl.it . In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
ART. 17 – DOVERE DI RISERVATEZZA
1.Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant’altro inerente alle parti e all’oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione dei vari incontri.
2. Chiunque, a qualunque titolo, presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque, nell’ambito del procedimento di mediazione, è presente agli incontri di Mediazione è obbligato a mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante, o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati, gli ausiliari e gli esperti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono fare affidamento e/o presentare come elemento di prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, ciò che hanno appreso nel corso della Mediazione in merito a:
a. opinioni, suggerimenti, informazioni, circostanze, ammissioni o quant’altro espresso da chiunque presente durante il corso del procedimento di Mediazione;
b. il fatto che una o più delle parti abbia o meno manifestato la volontà di accettare una proposta conciliativa proveniente dalla controparte, dal mediatore o da un ausiliario a ciò autorizzato.
5. Il mediatore, i tirocinanti e tutti coloro che prestino il proprio servizio in MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL non possono essere obbligati a riferire notizie e/o fatti appresi nel corso della procedura di Mediazione nonché a testimoniare o, comunque, a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.
6. L’obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
a. esiste un obbligo di legge in tal senso;
b. tutte le parti autorizzano espressamente a derogarvi;
c. la parte che ha interesse alla riservatezza da espresso consenso alla divulgazione;
d. esiste il rischio di un pregiudizio alla vita, all’integrità o alla sicurezza di una persona;
e. esiste il rischio di un’imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo;
f. le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non derivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, sul mediatore, sull’ausiliario, il tirocinante, l’esperto e sull’Organismo di Mediazione, in base al presente regolamento e/o alle norme vigenti.
7. MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, MEDIAZIONE FUTURA ADR SRL non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni,
preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili al comportamento non diligente dell’organismo;
b. le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di Mediazione;
c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d. l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
e. la determinazione del valore della controversia;
f. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
m. ogni altra dichiarazione che venga fornita a MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell’istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione.
ART. 19 –INDIPENDENZA IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL     MEDIATORE
1.Il mediatore è un professionista che svolge la procedura di mediazione, in base alle norme sulla trasparenza, lealtà e correttezza professionale, rimanendo priva in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia, nonché dal responsabile dell’organismo, la cui nomina effettuata è insindacabile, fatta eccezione per i casi di palese incompatibilità.
2.La lista dei mediatori operativi presso Mediazione Futura A.D.R.s.r.l. è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito www.mediazionefuturaadrsrl.it.
3. I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011 e successivo Decreto Legislativo 150/2023 art.23, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione.
4.Gli avvocati mediatori di diritto, inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno anch’essi, essere in possesso di una specifica formazione in riferimento al Decreto Legislativo 150/2023 art. 23 e uno specifico aggiornamento biennale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis cod. deontologico forense.
5.Il mancato adempimento comporta la cancellazione dall’albo dell’organismo.
6.Il mediatore nominato per la procedura di mediazione darà la sua disponibilità per lo svolgimento di ogni singolo incontro per un tempo non inferiore alle due ore, tenuto conto inoltre della possibilità di estendere quella stessa sessione di mediazione nella medesima giornata.
7.Durante l’intero procedimento il mediatore non dovrà assumere iniziative che non siano condivise da tutte le parti. Il verbale che il mediatore redige dovrà essere sottoscritto dalle parti in sua presenza e all’interno della sede dell’Organismo.
8.In qualsiasi momento anche durante il procedimento, il mediatore potrà chiedere al responsabile dell’organismo di essere sostituito, fermo restando che eventuali irregolarità fino al momento della sostituzione saranno da ascriversi allo stesso. In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
9.Il mediatore che intende partecipare come uditore dovrà presentare regolare istanza alla segreteria dell’organismo, in aggiunta alla propria disponibilità (sedi ed orari) e alle proprie specifiche competenze.
ART. 20 – GARANZIE DI PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO
1.    In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura di mediazione è in corso.



ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Tutti i dati in possesso di MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL sono trattati in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, D.M. 180/2010, le parti hanno il diritto di accedere in ogni tempo a tutti gli atti del procedimento di Mediazione depositati in sessione comune e, inoltre, ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
3. Tutti gli atti del procedimento di Mediazione sono raccolti e custoditi in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura di Mediazione.
ART. 22 – MEDIAZIONE TELEMATICA
1.Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2.Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall’organismo. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3.A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
4.La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5.L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o singole fasi.
6.La parte che vuole partecipare all’incontro in modalità telematica, dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo “richiesta di partecipazione in modalità telematica” scaricabile dal sito www.adrprogestitalia.com, ed inviarlo alla segreteria dell’Organismo a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima della data prevista per l’incontro. E’ cura della segreteria dell’organismo di mediazione inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione da remoto. Mediazione Futura A.D.R. s.r.l. si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le parti, ma non sarà responsabile di usi impropri del link fornito.
7.Le parti che chiedono la partecipazione in modalità telematica devono essere in possesso di: - una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; - in possesso di SPID E/o CIE (condizione necessaria); - un indirizzo mail ordinario.
8.Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi sopra indicati, la procedura di mediazione verrà condotta con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.
9. Lo svolgimento dell’incontro da remoto prevede un’integrazione dei costi pari ad euro 10,00 (iva inclusa) da versare all’organismo al fine di garantire la redazione dei documenti informatici, l’apposizione di firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come previsto dall’art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico La mediazione telematica: è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione; consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza; all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo; Requisiti: Al fine di poter usufruire dell’intero processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre: . casella di posta elettronica certificata (PEC). kit e certificato di firma digitale. (Chi non è in possesso di firma digitale, dovrà firmare con SPID seguendo le indicazioni della procedura automatizzata attiva presso il nostro organismo e curata dal sistema GO SIGN.) Per consentire alla segreteria di avviare la nuova procedura automatizzata di firma occorre fornire i seguenti dati di ciascun partecipante all’incontro: NOME E COGNOME CODICE FISCALE INDIRIZZO EMAIL NUMERO DI CELLULARE Il possesso dei requisiti è condizione imprescindibile al corretto svolgimento della procedura di mediazione in modalità telematica. L’assenza di uno dei requisiti richiesti comporta il rinvio della procedura.
ART. 23 – INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
1.Il mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità. Ogni altra regola procedurale è interpretata e applicata da MEDIAZIONE FUTURA A.D.R. SRL.
 
ART. 24 – LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO
1.    Il procedimento di Mediazione ed i suoi effetti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla normativa vigente in materia sia alla normativa ad essa collegata.
ART.25 – INDENNITA’ E SPESE DI MEDIAZIONE
Per l’iscrizione del procedimento e per l’adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell’art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all’atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA’, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati.
Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.
Tabelle spese di mediazione per le Materie Obbligatorie
| VALORE DELLA LITE | TABELLA A SPESE DIRITTI SEGRETERIA | TABELLA B SPESE DI MEDIAZIONE | TOTALE SPESE AVVIO TAB A+B  IVA COMPRESA
| FINO A €. 1000,00 | €. 39,04 | €. 58,56 | €.97,60
| DA €. 1.001,00  A €. 50.000,00 |  €. 73.20 |  €. 117,12 |  €. 190,32
| DA €. 50.001,00 A €. 5.000.000,00 |  €. 107,36 |  €. 165,92 |  €. 273,28
| INDETERMINATA | €.107,36 | €. 117,12 | €. 224,48

Tabelle spese di mediazione per le Materie Volontarie
| VALORE DELLA LITE | TABELLA A SPESE DIRITTI SEGRETERIA | TABELLA B SPESE DI MEDIAZIONE | TOTALE SPESE AVVIO TAB A+B IVA COMPRESA
| FINO A €. 1000,00 | €.48,80 | €. 73,20 | €. 122,00
| DA €. 1.001,00 A €. 50.000,00 |  €. 91,50 |  € 146,40 |  €. 237,90
| DA €. 50.001,00 A €. 5.000.000,00 |  €. 134,20 |  €. 207,40 |  €. 341,60

| INDETERMINATA | €.134,20 | €. 146,40 | €. 280,60
Sono altresì dovute le spese vive per le convocazioni, rilascio copie dei verbali di mediazione. In caso di proseguimento nel tentativo di mediazione, ciascuna parte deve corrispondere le spese di mediazione, calcolate secondo le tabelle ministeriali, prima della fine del procedimento sia in caso di accordo positivo che di mancato accordo. Tutte le spese di mediazione non versate entro la fine del procedimento, tenuto conto delle diminuzioni e degli eventuali aumenti di legge, devono essere versate al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento e alla tabella delle indennità dell’Organismo e disponibile sul sito www.mediazionefuturaadrsrl.it.
Ai fini del credito d'imposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 28/2010, l'ODM è tenuto a trasmettere i dati dei possibili beneficiari del credito d'imposta al Ministero, per la determinazione del quantum e relativa attribuzione nominale, e dunque "deve esserci piena corrispondenza tra parti della mediazione e soggetto in favore del quale è stata rilasciata la ricevuta fiscale o fattura" (comunicazione del Ministero del 4 maggio 2012).

NEL CASO DI VERSAMENTI EFFETTUATI DA TERZI, PER L'ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA VERSATA, SI INVITA A VOLER INDICARE NELLA CAUSALE DEL BONIFICO IL NOMINATIVO DELLA PARTE PER LA QUALE SI EFFETTUA IL VERSAMENTO. SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
 
 
 
 
ART. 26 – NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 28/2010 così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023.